Nel caso in esame, il Tribunale ritiene che la resistente abbia mezzi adeguati per potersi mantenere autonomamente e sia libera dal bisogno, ossia economicamente indipendente: la donna, laureata e dipendente della Corte dei Conti ha dichiarato al fisco nel 2017 un reddito annuo netto da lavoro dipendente di oltre 24mila euro.
Somma alla quale devono aggiungersi quelle ricevute dall’ex marito a titolo di contributo per il suo mantenimento. Inoltre, la richiedente vive, gratuitamente, in una casa di proprietà della madre ed è comproprietaria di alcuni immobili e locali condominiali da cui riscuote rendite.
Nonostante la donna affermi che tali rendite siano destinate a far fronte alle necessità dell’anziana madre, invalida e bisognosa di cure, il giudice non trova prove di tale spese sostenute. Inoltre, chiarisce il Tribunale, “per quanto possa essere encomiabile il desiderio di un figlio di volere per il proprio anziano genitore il meglio, tale volontà non può certo gravare, neanche indirettamente, sulle risorse economiche dell’ex coniuge”.
Alla luce degli acquisiti rilievi, conclude il Tribunale, l’ex moglie deve considerarsi economicamente autosufficiente, pertanto la sua domanda di assegno divorzileva respinta in quanto andrebbe a gravare sul ricorrente che, con i propri redditi, deve invece provvedere al mantenimento del figlio nato dopo la separazione.
D’altronde, l’uomo ha comunque contribuito al mantenimento della moglie la quale ha così goduto per ben nove anni del versamento del marito potendo, così, meglio organizzare la propria vita di donna separata.