​LA LEGGE ALBANESE: L’ADOZIONE COME CONTINUITÀ

​In Albania, l’adozione di persone di età superiore ai 18 anni è regolata dal Codice della Famiglia della Repubblica d’Albania (Legge n. 9062 del 08.05.2003). Questo processo non è visto come uno strumento per creare nuovi legami giuridici tra adulti, ma come l’ufficializzazione di un rapporto genitoriale che è esistito di fatto quando l’adottato era ancora minorenne.

  • Riferimento Normativo: Ai sensi degli Articoli 240 e seguenti del Codice della Famiglia, l’adozione mira a garantire l’interesse superiore del minore.
  • La Condizione dei 6 anni: La condizione principale e non negoziabile è che l’adottante deve aver cresciuto l’adottato per almeno 6 anni prima che quest’ultimo compisse i 18 anni.
  • Differenza di Età: Secondo l’Articolo 244, l’adottante deve essere più grande dell’adottato di almeno 18 anni. La procedura si svolge in tribunale e richiede prove solide (testimonianze o documenti) che confermino la cura e l’educazione della persona durante l’infanzia.

​CONFRONTO TRA ALBANIA E ITALIA

​La differenza tra i due Paesi è radicale per quanto riguarda la filosofia della legge. In Albania, l’obiettivo è affettivo e di gratitudine, mentre in Italia l’obiettivo primario è spesso la successione ereditaria.

  • Disciplina Italiana: L’adozione dei maggiorenni è regolata dal Codice Civile Italiano (Artt. 291 – 314).
  • Assenza del Legame pregresso: A differenza dell’Albania, la legge italiana (Art. 291 c.c.) non richiede che le persone abbiano avuto un legame durante l’infanzia. È possibile adottare un adulto anche se lo si è conosciuto di recente.
  • Cognome: In Italia, l’Articolo 299 c.c. stabilisce che l’adottato antepone il cognome dell’adottante al proprio. In Albania, secondo le norme dello Stato Civile, il cognome viene solitamente sostituito o modificato integralmente a seguito della sentenza di birësimi.

​IL RICONOSCIMENTO DELL’ADOZIONE ITALIANA IN ALBANIA

​Se un cittadino albanese viene adottato come maggiorenne in Italia, questa decisione non ha effetto automatico in Albania. Per avere valore legale ai fini patrimoniali o di stato civile, deve essere seguita la procedura di “Delibazione”.

  • Procedura di Riconoscimento: Regolata dal Codice di Procedura Civile Albanese (Artt. 393-398) (Njohja e vendimeve të gjykatave të huaja).
  • Requisiti: La sentenza deve essere passata in giudicato, munita di Apostille (secondo la Convenzione dell’Aja del 1961) e tradotta ufficialmente.
  • Il Filtro dell’Ordine Pubblico: L’ostacolo maggiore è l’Articolo 394, lettera “e” del CPC albanese, che impedisce il riconoscimento di atti contrari all’Ordine Pubblico (Rendi Publik). Se la Corte d’Appello albanese rileva che manca il requisito dei 6 anni di crescita durante la minore età, può rifiutare il riconoscimento poiché contrastante con i principi fondamentali del Codice della Famiglia albanese.

​CONSEGUENZE DEL MANCATO RICONOSCIMENTO

​Se il tribunale albanese non riconosce l’adozione, si crea un conflitto di status:

  1. Stato Civile: La persona continuerà a risultare con i genitori biologici e il vecchio cognome nei registri albanesi.
  2. Successioni (Legge n. 10433 del 2011): Ai sensi della legge albanese sul diritto internazionale privato, per i beni immobili situati in Albania si applica la legge albanese. Senza riconoscimento della sentenza, l’adottato non sarà riconosciuto come erede legittimo dai notai o dagli uffici del catasto (ASHK) per le proprietà in territorio albanese.