LA LEGGE ALBANESE: L’ADOZIONE COME CONTINUITÀ
In Albania, l’adozione di persone di età superiore ai 18 anni è regolata dal Codice della Famiglia della Repubblica d’Albania (Legge n. 9062 del 08.05.2003). Questo processo non è visto come uno strumento per creare nuovi legami giuridici tra adulti, ma come l’ufficializzazione di un rapporto genitoriale che è esistito di fatto quando l’adottato era ancora minorenne.
- Riferimento Normativo: Ai sensi degli Articoli 240 e seguenti del Codice della Famiglia, l’adozione mira a garantire l’interesse superiore del minore.
- La Condizione dei 6 anni: La condizione principale e non negoziabile è che l’adottante deve aver cresciuto l’adottato per almeno 6 anni prima che quest’ultimo compisse i 18 anni.
- Differenza di Età: Secondo l’Articolo 244, l’adottante deve essere più grande dell’adottato di almeno 18 anni. La procedura si svolge in tribunale e richiede prove solide (testimonianze o documenti) che confermino la cura e l’educazione della persona durante l’infanzia.
CONFRONTO TRA ALBANIA E ITALIA
La differenza tra i due Paesi è radicale per quanto riguarda la filosofia della legge. In Albania, l’obiettivo è affettivo e di gratitudine, mentre in Italia l’obiettivo primario è spesso la successione ereditaria.
- Disciplina Italiana: L’adozione dei maggiorenni è regolata dal Codice Civile Italiano (Artt. 291 – 314).
- Assenza del Legame pregresso: A differenza dell’Albania, la legge italiana (Art. 291 c.c.) non richiede che le persone abbiano avuto un legame durante l’infanzia. È possibile adottare un adulto anche se lo si è conosciuto di recente.
- Cognome: In Italia, l’Articolo 299 c.c. stabilisce che l’adottato antepone il cognome dell’adottante al proprio. In Albania, secondo le norme dello Stato Civile, il cognome viene solitamente sostituito o modificato integralmente a seguito della sentenza di birësimi.
IL RICONOSCIMENTO DELL’ADOZIONE ITALIANA IN ALBANIA
Se un cittadino albanese viene adottato come maggiorenne in Italia, questa decisione non ha effetto automatico in Albania. Per avere valore legale ai fini patrimoniali o di stato civile, deve essere seguita la procedura di “Delibazione”.
- Procedura di Riconoscimento: Regolata dal Codice di Procedura Civile Albanese (Artt. 393-398) (Njohja e vendimeve të gjykatave të huaja).
- Requisiti: La sentenza deve essere passata in giudicato, munita di Apostille (secondo la Convenzione dell’Aja del 1961) e tradotta ufficialmente.
- Il Filtro dell’Ordine Pubblico: L’ostacolo maggiore è l’Articolo 394, lettera “e” del CPC albanese, che impedisce il riconoscimento di atti contrari all’Ordine Pubblico (Rendi Publik). Se la Corte d’Appello albanese rileva che manca il requisito dei 6 anni di crescita durante la minore età, può rifiutare il riconoscimento poiché contrastante con i principi fondamentali del Codice della Famiglia albanese.
CONSEGUENZE DEL MANCATO RICONOSCIMENTO
Se il tribunale albanese non riconosce l’adozione, si crea un conflitto di status:
- Stato Civile: La persona continuerà a risultare con i genitori biologici e il vecchio cognome nei registri albanesi.
- Successioni (Legge n. 10433 del 2011): Ai sensi della legge albanese sul diritto internazionale privato, per i beni immobili situati in Albania si applica la legge albanese. Senza riconoscimento della sentenza, l’adottato non sarà riconosciuto come erede legittimo dai notai o dagli uffici del catasto (ASHK) per le proprietà in territorio albanese.